Clenad Italia aveva ricevuto comunicazione dalla RPUE che per gli END non è necessario iscriversi all’AIRE.
La questione è stata ufficialmente chiarita con modifiche all’articolo 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 470 sull’Anagrafe e censimento degli italiani all’estero è stato aggiunto il seguente comma 9-bis:
L’iscrizione nelle anagrafi di cui al presente articolo è facoltativa per i cittadini che conservano o stabiliscono il domicilio fiscale in Italia e che lavorano all’estero per l’Unione europea o per organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte o per i soggetti di cui all’articolo 26 della legge 11 agosto 2014, n. 125)) dalla recente legge 19 gennaio 2026 n. 11.
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Ricordiamo inoltre che la competenza ad imporre le sanzioni spetta ai Comuni italiani (le sanzioni pecuniarie ammontano da 200 euro a un massimo di 1.000 euro per ogni anno di mancata iscrizione all’AIRE, con un limite massimo di 5 anni). Inoltre, l’articolo 1, comma 243, della Legge di Bilancio impone alle amministrazioni pubbliche di segnalare al comune di iscrizione anagrafica qualsiasi elemento che indichi la residenza all’estero, anche solo di fatto, dei cittadini italiani. Il comune di iscrizione anagrafica dovrà comunicare queste informazioni all’Agenzia delle Entrate, permettendo così controlli tributari.