Normativa

FAQs – Frequently Asked Questions sugli END – aggiornamento: 08/03/2024 

Nell’evento “Q&A CLENAD” del 14 dicembre 2021, gli END hanno posto domande alle quali il CLENAD ha cercato di fornire risposte quanto più concrete possibili. Questo lavoro e’ continuato nel tempo, dando luce alle FAQs sugli END.

Sei un END e hai domande alle quali non trovi risposta nelle FAQs o hai informazioni od esperienze da condividerle con tutti gli END? Scrivi subito a clenad.italia@gmail.com

Contenuto:

  1. CANDIDATURA AL DISTACCO IN QUALITA’ DI END
      • il nulla osta dell’amministrazione
      • le tempistiche
      • il trattamento economico degli END cost-free
  2. PRIMI ADEMPIMENTI NEL PAESE DI DISTACCO
      • l’iscrizione al Comune di residenza
      • la special identity card (SIC)
      • l’iscrizione all’AIRE
  3. INDENNITA’ E QUESTIONI FISCALI
      • cosa sono le indennita’
      • trattamento fiscale delle indennita’
      • la dichiarazione dei redditi nei vari regimi fiscali
  4. LA COPERTURA SANITARIA
      • cos’e’ la Mutualite’ belga e come si sceglie
      • cos’e’ il Modello S1, cosa copre e come ottenerlo
  5. TRATTAMENTO NELL’ISTITUZIONE DI DISTACCO
      • il supporto alla famiglia
      • il congedo parentale
      • le ferie
      • la valutazione della performance annuale dell’END

1. CANDIDATURA AL DISTACCO IN QUALITA’ DI END

Le informazioni su come svolgere un’esperienza di distacco in qualità di “Esperto Nazionale Distaccato – END” sono accessibili nella pagina dedicata del sito del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale (‘MAECI’) disponibile a questo link. Consigliamo di consultare la sezione “posizioni aperte” verificando periodicamente le posizioni che corrispondono al tuo profilo di esperienza ed interesse.

È necessario ottenere il nulla osta da parte della Pubblica Amministrazione / autorita’ di appartenenza?

Il nulla osta della pubblica amministrazione di appartenenza è condizione necessaria per sottoporre la candidatura per tutte le posizioni di END bandite dalle istituzioni Europee, e riportate nel sito del MAECI. L’istituto del distacco presuppone un accordo di scambio tra due amministrazioni, quella europea e quella italiana, ed è pertanto impossibile avviarlo in assenza della volontà di entrambe le parti.

Se sei interessato a svolgere un’esperienza in Commissione Europea al di fuori dell’istituto del distacco, e’ importante conoscere che struttura organizzativa si e’ dotata la Commissione Europea, e ti consigliamo di consultare questa pagina, dove spieghiamo in cosa consistono, per esempio, le posizioni contrattuali di agente temporaneo o agente a contratto. Consulta anche questo link, che rimanda alla pagina informativa della Commissione con relative open vacancies), per il quale però è necessario collocarsi in aspettativa non retribuita (o anche detta fuori ruolo) presso la pubblica amministrazione di appartenenza. In questo caso, la relativa disciplina varia a seconda della pubblica amministrazione di appartenenza. Trovi in questa pagina le descrizione delle varie categorie di personale all’UE.

Quali sono indicativamente le tempistiche per il distacco?

La candidatura viene esaminata dal MAECI. L’ufficio IV della DG UE verifica la correttezza e la completezza della documentazione presentata, nonché la rispondenza del profilo del candidato con i previsti requisiti. Successivamente procede con l’inoltro all’Istituzione Europea, per il tramite della Rappresentanza Permanente.

Ultimato questo passaggio, le tempistiche dipendono in gran parte dall’unità di riferimento dell’Istituzione Europea. Normalmente il bando che pubblica la posizione aperta contiene i tempi indicativi di inizio servizio, che sono un indicatore utile per capire i tempi per la fissazione del colloquio.

Qual’è il trattamento economico degli END cost-free?

Il Decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 ha disposto (con l’art. 6, comma 5) l’introduzione del comma 3-bis all’art. 32 del Decreto legislativo 165/2001:

3-bis Le pubbliche amministrazioni, nei casi in cui alle proprie unità di personale impiegate come esperti nazionali distaccati presso l’Unione europea non sono corrisposte dalle istituzioni, organi o agenzie europei interessati, sulla base di intese con gli stessi, le indennità di soggiorno, comunque denominate, previste dalla disciplina dell’Unione europea, possono corrispondere al predetto personale, per il periodo di effettiva assegnazione come esperti nazionali distaccati, una indennità forfettaria e omnicomprensiva, non pensionabile, destinata a sostenere le spese di soggiorno, di entità non superiore a quelle corrisposte dall’Unione europea per le medesime posizioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l’anno 2022 e di 1.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2023 che costituisce il limite di spesa per l’erogazione della indennità di cui al presente comma.

Come si evince dal testo, non esiste un obbligo di pagamento dell’indennità forfettaria, bensì una facoltà per le amministrazioni.

Nel corso delle recenti riunioni dei Focal Point, il MAECI ha precisato che tale indennità è soggetta a tassazione in quanto corrisposta dallo Stato italiano. La tassazione è regolata dal testo unico delle imposte sui redditi (DPR 22 dicembre 1986, n. 917), in particolare articolo 51, comma 8.

Al Clenad Italia non sono stati comunicati ulteriori dettagli concernenti l’applicazione di tale norma.

2. PRIMI ADEMPIMENTI NEL PAESE DI DISTACCO

Che differenza c’e’ tra domicilio, residenza e dimora?

La distinzione deriva dalla legislazione italiana, e nel Codice civile: 

  • la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale (art. 43, comma 2 c.c.). Esprime il luogo della durevole presenza della persona con carattere di stabilità;
  • il domicilio corrisponde al luogo ove la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi (art. 43, comma 1 c.c.). Gli interessi che non sono solo di natura economica, ma anche personale, sociale e politica;
  • non essendo specificato che cosa si debba intendere per dimora, il significato da attribuire al termine è il luogo in cui una persona si trova ad abitare. Tuttavia, per qualificare un’abitazione come dimora ed integrare gli estremi di luogo elevabile a residenza anagrafica è necessario un minimo carattere di abitualità.

L’iscrizione al Comune è obbligatoria?

L’iscrizione ad un comune è una formalità obbligatoria per i nuovi arrivati; inoltre, deve essere effettuata entro un periodo di tempo prestabilito, a seconda della durata del soggiorno. Un dettaglio amministrativo? Non proprio, perché se non venissero rispettate le tempistiche, si potrebbe incorrere in alcune sanzioni.

I cittadini europei che arrivano a Bruxelles, a meno che non siano alloggiati in albergo, sono tenuti a presentarsi al comune in cui soggiornano e registrarsi entro tre mesi dal loro arrivo. Si tratta di un punto di partenza per altri adempimenti amministrativi che seguiranno, come l’adesione a un programma di assicurazione sanitaria, o l’ottenimento di un permesso di parcheggio per residenti.

Per soggiorni in Belgio di lunga durata (maggiore di 3 mesi), si è classificati come residenti e si devono espletare alcune formalità per ottenere un permesso di soggiorno o “soggiorno di lungo periodo”. Ci si deve recare nel comune in cui si soggiorna entro tre mesi dall’arrivo e registrarsi come lavoratori subordinati o autonomi, in cerca di lavoro o familiare. Al termine della procedura si riceve un “certificato di iscrizione” (il cosiddetto Allegato 19). Attenzione: la residenza in Belgio comporta la necessita’ d’iscriversi all’AIRE (vedi oltre).

Che procedura seguire per registrarsi al Comune di residenza in Belgio?

Fase 1: ricevi un certificato di domanda di registrazione (Allegato 19)

Presentati entro tre mesi dalla data di arrivo in Belgio presso il comune dove hai intenzione di fissare la tua residenza portando i seguenti documenti (la prenotazione dell’appuntamento di norma e’ obbligatoria, controlla che esista un Ufficio Stranieri):

  • passaporto o carta d’identità validi;
  • contratto di locazione dell’appartamento dove intendi fissare la residenza;
  • un documento che dimostri l’esistenza di una assicurazione sanitaria;
  • per l’END: certificato fornito dall’istituzione europea o internazionale che ti impiega e modulo A1 (certificato di sicurezza sociale che dimostra che paghi i contributi sociali nel tuo paese di origine);
  • tre foto tessere non più vecchie di 6 mesi;
  • del contante o una carta di debito per coprire il costo della procedura.

Il comune rilascia un ” certificato di registrazione” (Allegato 19), valido per 3 mesi. Questo periodo ti permette di raccogliere tutti i documenti richiesti. In seguito il comune:

  • iscrive te (e la tua famiglia, se con te) in un registro provvisorio;
  • manda all’indirizzo che hai dichiarato un controllo di residenza, effettuato da un addetto della polizia (in tua assenza, potresti riceve una comunicazione su come procedere per un nuovo appuntamento o per espletare le procedure per posta); ti consigliamo di esporre il tuo nome sul citofono e sulla buca delle lettere;
  • ti iscrive infine nel registro degli stranieri e ti rilascia un numero nazionale, il NISS, che identifica in modo univoco ogni individuo iscritti nel registro della popolazione e degli stranieri. È composto da 11 numeri e inizia con la tua data di nascita in ordine inverso.

Fase 2: ricevi un permesso di soggiorno (Allegato 8)

Dopo circa tre mesi il comune ti convoca (porta con te la convocazione ed un documento di identita’) per consegnarti il permesso di soggiorno, ossia l’Allegato 8, disponibile in due formati:

  • cartaceo, con validità illimitata (gratuito ma raramente impiegato)
  • elettronico (E-Card), con un chip elettronico per l’accesso a servizi online di e-government, tax-on-web, fascicolo sanitario etc (al costo di circa 25 €) che ha una validità di 5 anni, rinnovabile. Se scegli la e-Card, dovrai ordinarla e la riceverai a casa. Separatamente riceverai i codici pin e puk. Recati in comune con carta e codici per attivare la carta. Per ordinare la carta prendi appuntamento con l’ufficio anagrafe del Comune (controlla online) e porta il tuo documento di identità, 25 euro per la procedura normale (con durata di 2-3 settimane) o 150 euro per la procedura accelerata di un giorno (se la richiesta viene presentata prima delle ore 15) e tre fototessere. Attenzione: controlla che la prenotazione dell’appuntamento avvenga presso l’Ufficio Stranieri, se presente.

Cos’e’ la special identity card (SIC)?

In Belgio, i dipendenti pubblici che lavorano per un’organizzazione europea o internazionale, e gli END, hanno diritto alla “residenza semplificata”, che equivale al rilascio di una SIC. A differenza dal documento di soggiorno, la SIC non viene rilasciata dal Comune, bensi’ dal governo Belga, sebbene sia materialmente ritirabile presso il Ministero degli Affari Esteri Italiano, per il tramite della Rappresentanza permanente. Per avere la SIC devi avvalerti del supporto della Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione Europea (Ufficio del Personale), compilando il formulario allegato (Allegato FAQ_SIC).

Anche i membri della famiglia possono usufruire di questo sistema a meno che non lavorino in Belgio: fai attenzione, perchè è vietato lavorare per un datore di lavoro belga con una carta d’identità speciale. In Belgio, la SIC va richiesta presso il Servizio pubblico federale degli affari esteri del governo federale. La SIC ha una una validita’ di cinque anni e può essere rinnovata.

Attenzione: i titolari delle tessere speciali non devono registrarsi nel comune di residenza, sono infatti inclusi in un registro delle autorità locali separato e ricevono un numero nazionale (sebbene questo non compaia sulla loro carta d’identità speciale).

Anche se hai una SIC, devi comunque rivolgerti al tuo Comune per tutte le questioni amministrative come la richiesta di documenti e certificati.

I bambini possono ricevere una SIC fino a una certa età (18 anni per i figli di END) dopodiché devono iscriversi all’anagrafe comunale del comune in cui risiedono e devono consegnare la SIC. Ciò che ogni titolare di una SIC dovrebbe ricordare: è necessario informare l’Ufficio Protocollo di qualsiasi cambiamento di indirizzo durante il soggiorno in Belgio.

È sempre possibile restituire la SIC e recarsi presso il Comune per ottenere un normale permesso di soggiorno belga. Questo è ad esempio utile per i ragazzi prossimi a compiere i 18 anni.

E’ necessario iscriversi all’AIRE?

L’AIRE é l’anagrafe della popolazione italiana residente all’estero. È stata istituita nel 1990, a seguito dell’emanazione della Legge n. 470 del 27 ottobre 1988 (“Anagrafe e censimento degli italiani all’ estero”) e del suo regolamento di esecuzione, D.P.R. n. 323 del 6 settembre 1989. 

Con l’iscrizione all’AIRE si viene cancellati dall’anagrafe della popolazione residente del Comune italiano di provenienza. L’iscrizione può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l’Ufficio consolare sia venuto a conoscenza.

Con l’iscrizione all’AIRE si può usufruire di alcuni servizi forniti dal’ufficio consolare di competenza, come il rilascio di certificati anagrafici e di residenza, il rinnovo del passaporto, della patente di guida e della carta di identita’. Inoltre, si può esercitare il diritto di voto per corrispondenza, tramite il Consolato competente.

In caso di furto del passaporto, gli iscritti all’AIRE non possono ottenere dal Consolato il rilascio del documento transitorio che consente il ritorno in patria, che e’ disponibile solo ai cittadini italiani che si recano all’estero. Come precisato dal MAECI, in caso di smarrimento o di furto dei documenti di viaggio, l’ufficio Consolare potrà emettere, un nuovo documento oppure rilasciare il documento di viaggio provvisorio ETD (Emergency Travel Document), valido per il solo rientro in Italia o verso lo Stato di residenza permanente o altra destinazione. 

Di contro, l’iscrizione all’AIRE implica la perdita del diritto all’assistenza sanitaria di base in Italia (è garantita solo l’assistenza sanitaria urgente). Al Clenad Italia abbiamo lavorato a lungo per un trovare una possibile soluzione a questa limitazione, e abbiamo concluso che e’ sempre possibile per un cittadino iscritto all’AIRE identificare nelle visite in Italia un medico del sistema sanitario nazionale o convenzionato (ad esempio un medico di famiglia), ed eventualmente anche il proprio precedente medico di famiglia, per chiedere una eventuale prestazione, che per il medico risulterà come prestazione occasionale. In alcuni regioni questo già avviene per i turisti. Si tratta dell’attestato ex Art. 12 DPR 618/80: le ASL dispongono di moduli da compilare indicando il periodo in cui si potrebbe aver  bisogno di assistenza medica (in allegato un esempio). Il modulo è ripetibile senza limiti e questa procedura si applica sia al cittadino AIRE che alla sua famiglia.

Piu’ in dettaglio, in occasione di temporanei rientri in Italia potrai utilizzare la carta sanitaria Europea o il certificato sostitutivo rilasciato in Belgio. Rientrando in Italia avrai diritto alle cure urgenti, pagando i ticket previsti. Non potrai essere iscritto nell’elenco degli assistiti del medico di base, ma potrai comunque usufruire dell’assistenza medico generica, recandoti dal medico di base per la prescrizione di prestazioni specialistiche e di farmaci, esibendo la carta sanitaria europea o il certificato sostitutivo.

Anche da notare, per chi possiede immobili in Italia, che con l’iscrizione all’AIRE si mentiene l’esenzione dall’IMU, in quanto l’immobile in Italia viene assimilato alla normale prima casa di un cittadino residente in Italia, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie di lusso. Va infatti distinta la residenza dal domicilio fiscale, dal momento che l’iscrizione all’AIRE non implica per sé il trasferimento di quest’ultima e neppure espone a riflessi fiscali o relativi alla contribuzione previdenziale.

L’iscrizione all’AIRE è un obbligo prescritto dalla legge istitutiva dell’AIRE se si è cittadini italiani e si intende spostare la residenza all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi.

Segnaliamo che la Legge n. 213 del 30 dicembre 2023, in vigore dal 1° gennaio 2024, ha introdotto un regime sanzionatorio per i cittadini italiani che risiedono all’estero ma non si sono iscritti all’AIRE. E’ prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro per ciascun anno di mancata iscrizione, fino a un massimo di 5 anni. La sanzione si applica dalle mancate registrazioni a partire dal primo gennaio 2024, e l’Autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il Comune in Italia nella cui anagrafe si è iscritti. 

Inoltre, l’articolo 1, comma 243, della Legge di Bilancio impone alle amministrazioni pubbliche di segnalare al comune di iscrizione anagrafica qualsiasi elemento che indichi la residenza all’estero, anche solo di fatto, dei cittadini italiani. Il comune di iscrizione anagrafica dovrà comunicare queste informazioni all’Agenzia delle Entrate, permettendo i controlli tributari.

Gli END sono obbligati ad iscriversi all’AIRE?

L’articolo 1, commi 8 e 9, della Legge n. 470/1988, individua le categorie di persone non soggette all’iscrizione nell’anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero:`

  • i cittadini italiani che si recano all’estero per cause di durata limitata non superiore a dodici mesi;
  • i cittadini che si recano all’estero per l’esercizio di occupazioni stagionali;
  • i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero e le persone con essi conviventi, i quali siano stati notificati alle Autorità locali ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, rispettivamente del 1961 e del 1963, ratificate con legge 9 agosto 1967, n. 804.

Anche su questo ultimo punto non vi e’ completa chiarezza, in quanto alcuni sostengono che gli END vi potrebbero rientrare.

Il direttivo Clenad in carica dal 2024 ha consultato la RPUE per affrontare la questione dell’obbligatorieta’ dell’iscrizione all’AIRE da parte degli END. Sebbene la competenza sia del Ministero degli Interni, la RPUE ha confermato a seguito di una consultazione con gli uffici del MAECI, che per gli END l’iscrizione all’AIRE non e’ un obbligo, in quanto l’obbligo ricade nei casi di trasferimento permanente del cittadino all’estero, come previsto dall’articolo 1, comma 2, della legge 470/1998. in conclusione, i cittadini italiani in posizione di distacco temporanea all’estero per lo svolgimento di attivita’ lavorativa, come nel caso degli END, che rimangono dipendenti delle Amministrazioni di appartenza,  non devonoobbligatoriamente iscriversi all’AIRE.

L’iscrizione all’AIRE per gli END rimane pertanto una facolta’ e, per chi lo volesse, e’ possibile iscriversi anche online, tramite SPID, riempiendo un formulario sul portale FAST  https://serviziconsolari.esteri.it ed allegando la prova di residenza (una copia in PDF del permesso di soggiorno Belga).

3. INDENNITA’ E QUESTIONI FISCALI
Cosa solo le indennita’?

Le Istituzioni europee riconoscono mensilmente agli END un’indennità (allowance) forfettaria calcolata su base giornaliera (in funzione del numero effettivo dei giorni di ogni mese), per il rimborso delle spese sostenute durante il distacco. Tuttavia, per gli END Cost-Free l’indennità puo’ essere corrisposta dalla pubblica amministrazione di provenienza.

A quanto ammontano le indennità corrisposte dalla Commissione Europea?

Le indennità della Commissione europea sono soggette a revisione biennale e si aggiungono allo stipendio percepito in Italia. In linea di principio le allowances non sono considerate reddito e pertanto non sono sottoposte a tassazione, in quanto considerate indennità di soggiorno.

Oltre a quanto sopra menzionato, va anche ricordato che nell’articolo 17.6 della decisione della Commissione Europea numero 6866 del 2008, che definisce il regime giuridico degli END, la Commissione si esprime ne modo seguente in tema di allowances: “These allowances are intended to cover SNEs’ living expenses in the place of secondment on a flat-rate basis and shall in no circumstances be construed as remuneration paid by the Commission“.

Piu’ in dettaglio, come attestato dalla Commissione europea, indipendentemente dalla retribuzione versata dal datore di lavoro dell’END, l’indennità corrisposta dalla Commissione europea non è una “remunerazione versata dalla commissione europea” ma rappresenta “un’indennità finalizzata a coprire le spese di soggiorno nel luogo di distacco”. Pertanto: 

  • non è soggetta a tassazione
  • non sono previste indennità o agevolazioni aggiuntive per l’alloggio o altri costi di trasferimento.

I valori aggiornati sono consultabili sulla Intranet della Commissione Europea (qui).

Che trattamento fiscale hanno le indennita’ corrisposte dalle istituzioni europee, dal punto di vista dell’ente europe erogante?

Le indennità corrisposte agli END dalle istituzioni europee non sono soggette a tassazione alla fonte in quanto non costituiscono “remunerazione” e quindi non sono “reddito”. Ciò viene confermato anche dalla Commissione europea nella dichiarazione rilasciata annualmente agli END ai fini fiscali in relazione alle indennità corrisposte agli END.

In tale attestato e’ esplicitamente dichiarato che l’indennità corrisposta dalla Commissione Europea è una “subsistence allowance” che viene corrisposta “in order to cover subsistence expenses in the place of secondment” e che “this allowance is not considered as a remuneration paid by the Commission“.

Infatti, ai sensi della decisione della Commissione europea del 2008 sugli END, le indennità di mantenimento “in nessun caso vengono considerate come una retribuzione corrisposta dalla Commissione”.

E’ da segnalare che vi sono stati dei casi nei quali l’amministrazione fiscale belga ha ritenuto di sottoporre a tassazione le allowances corrisposte dalla Commissione Europea. Va infatti ricordato che gli END non sono parificati ai funzionari ed agenti dell’Unione Europea, ai quali ultimi si applica invece il Protocollo n. 7 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), relativo ai privilegi e immunità dell’UE. Poiche’ gli END non rientrano nella categoria dei soggetti di cui al Protocollo n. 7, essi possono essere sottoposti al regime fiscale belga, per quanto riguarda le allowances corrisposte dalla Commissione Europea.

Infine, secondo la posizione assunta dall’amministrazione fiscale belga “Staff members of international organisations often (but not always) benefit from tax privileges (…) Seconded National Experts (SNEs) to international organisations are not employed by them.

The tax situation may vary on a case-by-case basis, and they may potentially be subject to personal income tax (PIT) or non-resident income tax (NIT).

In most cases the SNE is an official of a Member State and remuneration paid by that Member State is taxable in that Member State. All other allowances paid by the international organisation are however taxable in Belgium”

Contrariamente a quanto sopra, in un documento meramente informativo in tema fiscale, la Commissione Europea ricorda che “the Commission is not the employer of seconded national experts. Throughout the period of their secondment, national experts remain in the employ of their national civil service or other employer of origin, which continues to pay their remuneration and social security contributions, the Commission simply providing a separate ‘allowance’. This means that seconded experts remain members of the social security scheme which applied to their original employment” (fonte: Funcionnaires de l’union europeenne et fiscalite – Mai 2017). 

E dal punto di vista del regime fiscale italiano?

L’Agenzia delle Entrate (AdE) si e’ gia’ espressa sulla non tassabilità dell’indennità degli END. In primo luogo, con risposta n. 559/2022, l’AdE ha chiarito il trattamento fiscale delle indennità di soggiorno corrisposte agli END cost-free dalle amministrazioni pubbliche di appartenenza e la relativa applicabilità dell’articolo 51, comma 8, del TUIR.

Con riferimento al caso specifico preso in esame, l’AdE rileva che, dal momento che le indennità di soggiorno pagate al dipendente distaccato sono a carico di un’amministrazione pubblica italiana (quindi, non incidono in alcun modo sul bilancio dell’Unione) esse devono essere assoggettate ad imposizione in Italia ai sensi della vigente normativa.

Da questo si puo’ desumere, con una intepretazione a contrariis, che le indennità corrisposte agli END (diversi dagli END cost-free) direttamente dall’Unione Europea non debbano essere assoggettate ad alcuna imposizione in Italia ai sensi della vigente normativa.

Il Clenad ha sostenuto questa interpretazione, che e’ stata successivamente confermata dall’Agenzia delle Entrate, a risposta di un interpello presentato da un militare END della Guardia Costiera all’Agenzia delle Entrate nel mese di ottobre 2023. A risposta dell’interpello, l’Agenzia delle Entrate entra nel merito della questione e conclude che “le indennita pagate all’Istante, distaccato in qualita di END, sono totalmente a carico del bilancio unionale e non di un’amministrazione pubblica italiana sui cui conti, invece, non incidono in alcun modo. Si ritiene pertanto che le indennita in esame non concorrano all’imponibile del Contribuente in Italia e che, pertanto, non debbano essere dichiarate e assoggettate ad imposizione nel nostro Paese“. Se sei un END, e sei interessato ad avere copia dell’interpello in argomento, mandaci una richiesta via mail a clenaditalia@gmail.it

E dal regime fiscale italiano, per le indennità corrisposte dall’amministrazione italiana agli END cost-free?

Con risposta n. 559/2022, l’Agenzia delle Entrate ha reso un parere all’Ufficio Centrale del Bilancio della Difesa in merito alla tassazione nazionale applicabile agli END cost-free delle somme percepite sia dallo Stato italiano, sia le somme percepite dagli organismi internazionali, incluse le istituzioni Europee.

Nella fattispecie oggetto del parere dell’Agenzia, viene trattato il regime applicabile alle indennità corrisposte agli END cost-free. Dal momento che esse sono corrisposte dallo Stato italiano, e non già dall’Unione, esse rientrano nella fattispecie di cui all’articolo 51 comma 1 del TUIR e concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente nella misura del 50% per cento (ai sensi dell’articolo 51, comma 8, del TUIR). 

E dal punto di vista del regime fiscale belga?

Per le stesse ragioni illustrate nel paragrafo precedente, l’indennità corrisposta dalle istituzioni europee non dovrebbe essere soggetta a tassazione nemmeno per il fisco belga. Ciononostante, come sopra accennato, il Clenad Italia ha ricevuto segnalazioni  che alcuni END hanno ricevuto accertamenti da parte del Service Public fédéral Finances (SPF), il quale ritiene che l’indennità percepita dalla Commissione europea sia soggetta a tassazione ai sensi dell’articolo 15 dell’accordo bilaterale italo-belga sulla doppia tassazione, seppure tale articolo faccia riferimento alla tassabilità della “remunerazione” percepita sul territorio belga.

il Clenad Italia ha interpellato sulla questione il servizio della Commissione Europea dedicato agli END, segnalando l’erronea qualificazione della indennità come “remunerazione” in contrasto con quanto certificato dalla stessa Commissione Europea e chiedendo un intervento della Commissione Europea nei confronti del fisco belga affinché la questione venga chiarita in modo univoco ed una volta per tutte, a beneficio di tutti gli END.

I servizi della Commissione hanno riconosciuto la difformità interpretativa ma non hanno preso una posizione specifica in merito, suggerendo agli END che dovessero essere oggetto di simili richieste dal SPF di contattare il Welcome office e chiedere il loro supporto legale (via telefono al numero 02-29 666 00 o via email a HR BXL Welcome Office).

Infine, nel mese di marzo 2024, il Clenad Italia ha acquisito una comunicazione con la quale lo stesso Welcome Office sembrerebbe evidenziare l’obbligo di presentare la dichiarazione fiscale in Belgio e sottoporre a tassazione le allowances. D’altro canto, la stessa comunicazione reca in allegato un parere, la cui fonte non e’ specificata, contenente motivazioni circostanziate che sembrerebbero escludere l’imposizione fiscale delle allowances. Se sei un END, e sei interessato ad avere copia della comunicazione in argomento, mandaci una richiesta via mail a clenaditalia@gmail.it

E per la dichiarazione dei redditi nel paese di destinazione (Focus: Belgio)?

I redditi percepiti e tassati in Italia non sono imponibili nel Paese di destinazione, conformemente al diritto internazionale pattizio e alle Convenzioni internazionali tra il Governo della Repubblica Italiana e i vari Paesi.

In Belgio, dopo l’iscrizione al Comune, ad inizio anno riceverai dal Ministero delle Finanze una busta contenete i moduli per la dichiarazione dei redditi al fisco belga. Su questo punto, la Commissione Europea fa presente quanto segue, relativamente ai propri funzionari e agenti (solo per informazione, in quanto non applicabile agli END):

The obligation to fill in a tax form in Belgium concerns those who are taxable in Belgium.

  • If your tax domicile is in another Member State, you have no tax obligation towards the Belgian authorities including no obligation to fill in the tax form (no date, no signature). However, to notify the Belgian authorities that last year you worked for the EU, it’s advisable to identify yourself using the two codes: 1062-05 & 1020-47. Then, you should send back the declaration to the Scanning Centre with the following documents which you will find in Sysper:
    – Certificate for taxes (under Article 12 PPI – EU income exempt from
    national tax)
    – Certificate Domicile for tax purposes (under Article 13 PPI)
    – Household/family composition (Article 11b PPI) – if applicable
  • If your tax domicile is in Belgium you should fill in the tax form.
    Check the boxes 1062-05 and 1020-47, write the date, sign it on the last page and add the Certificate for taxes (Art. 12) you find in Sysper/HRM Forms before returning it in the [second] envelope inserted.

 

Al Clenad Italia abbiamo riscontrato che prassi seguita dagli END per soddisfare gli obblighi relativi alla dichiarazione dei redditi in Belgio e’ la seguente:

  1. non compilare alcun riquadro della dichiarazione contenuta nella busta proveniente dal fisco Belga;
  2. scaricare e stampare i certificati disponibili sul servizio dell’Intracomm della Commissione (Sysper), che attestano da un lato lo status di END e dall’altro la natura non remunerativa (e pertanto non sottoposta ad imposizione fiscale) della indennità corrisposta agli END;
  3. inserire nella busta allegata alla dichiarazione precompliata ricevuta per posta, sia la dichiarazione stessa, che i certificati stampati da Sysper;
  4. imbucare la lettera in una cassetta postale in Belgio o consegnarla alle poste affinche’ venga trasmessa all’amministrazione fiscale belga (la busta e’ gia’  dotata di indirizzo, ma e’ possibile che sia necessario affrancarla).

Eventuali modifiche alla dichiarazione possono essere effettuate entro il 15 luglio dell’anno relativo alla produzione della dichiarazione precompilata.

Come sopra riferito, la tassazione delle allowances in Belgio e’ purtroppo ancora oggetto di discussione. Peraltro, a ottobre dell’anno di invio della documentazione fiscale, sara’ possibile verificare l’esito della dichiarazione, per come accertata dal fisco belga, e l’iscrizione a ruolo delle eventuali somme dovute (somme che, per gli END senza altri redditi in Belgio, sara’ pari a zero euro). Ricordiamo che se sei abilitato all’uso dell’applicazione ItsMe (il corrispondente belga dello SPID italiano, che consente di fornire verifica digitalmente della propria identita’), puoi collegarti al sito myminfin.be e consultare online sia la tua dichiarazione precompilata, qualora non siano stati evidenziati problemi da parte del fisco belga, sia l’esito dell’accertamento eseguito dal fisco belga.

Che obblighi fiscali ho in Italia per le attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero (modello RW)?

L’Agenzia delle Entrate (circolari 48/E del 17 novembre 2009 e 38/E del 23 dicembre 2013) ha chiarito che i dipendenti di ruolo delle Pubbliche Amministrazioni, quando sono in servizio all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia (ad esempio, ONU, NATO, Unione Europea, OCSE), non sono tenuti all’osservanza dell’obbligo sul monitoraggio fiscale (tramite compilazione del modulo RW della dichiarazione annuale dei redditi) relativamente all’accredito degli stipendi o di altri emolumenti derivanti da tali attività lavorative in depositi o conti correnti detenuti presso banche estere. Ai fini dell’esonero dagli obblighi di monitoraggio, occorre che la condizione di lavoratore all’estero sia stata realizzata per un numero complessivo di giorni maggiore a 183 nell’arco del periodo di imposta, anche se non continuativi.

Sono, invece, tenuti comunque alla compilazione del modulo RW i dipendenti che, trascorsi sei mesi dalla conclusione del periodo di lavoro all’estero, non hanno riportato le attività in Italia o dismesso le stesse; in tale circostanza sono tenuti a indicare tutte le attività detenute all’estero durante l’intero periodo d’imposta. Rimane naturalmente fermo, per i suddetti soggetti esonerati dal monitoraggio fiscale, l’obbligo di indicare nella dichiarazione annuale i redditi derivanti dalle attività estere di natura finanziaria e dagli investimenti esteri.

Anche in caso di esonero dal monitoraggio fiscale, tuttavia, a decorrere dal 2012 è dovuta l’IVAFE, imposta sul valore delle attività finanziarie (prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio) detenute all’estero da persone fisiche residenti in Italia.

Con la circolare 28/E del 2 luglio 2012, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione dell’IVAFE anche i contribuenti che prestano la propria attività lavorativa all’estero in via continuativa, per i quali la residenza fiscale in Italia è determinata ex lege e per i quali è previsto, ai sensi dell’articolo 38 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, l’esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale e dalla compilazione del modulo RW della dichiarazione annuale dei redditi.

Ne discende che l’esonero ai fini del monitoraggio non determina l’esonero dalla compilazione del quadro RW ai fini del versamento dell’IVAFE.

Per ulteriori dettagli sulla base imponibile e sull’aliquota dell’IVAFE, si rinvia alla pagina dedicata dell’Agenzia delle Entrate:

Schede – Ivafe – Base imponibile e aliquote – Agenzia delle Entrate (agenziaentrate.gov.it)

E per la dichiarazione dei conti detenuti all’estero, dal punto di vista del paese di destinazione (Focus: Belgio)?

E’ richiesta la comunicazione all’amministrazione Belga (via web) degli estremi di conti correnti aperti in Italia. Riportiamo di seguito quanto indicato dalla Banca Centrale Belga:

“All Belgian residents holding foreign accounts must report these accounts directly to the Central Point of Contact for accounts and financial contracts (CPC). They must do so before or, at the latest, when filing their personal income tax return for a given year. Any subsequent changes to these accounts must also be reported to the CPC.

This reporting obligation applies to all foreign accounts held or co-held by Belgian residents.

A foreign account opened in the name of a minor child of a Belgian resident must be reported to the CPC by both parents separately. The declaration should be made in the name of each parent, thus not in the name of the minor child.

While reporting to the CPC of a foreign account is a one-time occurrence, the existence of the foreign account must be mentioned on the individual’s tax return each year.

Belgian residents holding a power of attorney for a foreign account are not required to report the account to the CPC.

4. LA COPERTURA SANITARIA NEL PAESE DI DESTINAZIONE

Cos’e’ la Mutualité belga?

Per accedere al sistema di sicurezza sociale in Belgio, ogni lavoratore deve aderire a un’associazione di assicurazione sanitaria (Mutualité) che rimborsa una percentuale fissa delle cure mediche e dei costi. Le associazioni rappresentano i diversi gruppi politici e religiosi della società belga. Tutte le mutuelles addebitano lo stesso importo, in quanto fungono da intermediari tra l’Istituto Nazionale per la Malattia e l’Invalidità (INAMI) e i suoi membri.

L’adesione a una Mutualité dà diritto a un rimborso parziale delle spese mediche e dentistiche, delle cure ospedaliere, delle operazioni chirurgiche, delle spese di maternità e dei farmaci prescritti. L’importo rimborsato si basa su una precisa tabella per ogni servizio fornito. I rimborsi sui farmaci prescritti vengono effettuati al momento dell’acquisto. Basta presentare la carta di soggiorno belga elettronica alla farmacia, che detrarrà quindi una percentuale fissa dal costo. In caso di cure mediche e dentistiche, il rimborso viene effettuato dalla mutualité dopo che il paziente ha presentato un certificato verde di cura fornito dal medico o dal dentista. I membri ricevono anche adesivi (vignette) dalla loro associazione di mutua assicurazione. Questi dovrebbero essere allegati ai certificati verde di cura quando inviati alla mutualité.

Come scegliere la Mutualité? Una guida comparativa è disponibile a questo link.

Il modello S1 permette ad una persona (e/o ai suoi familiari) di iscriversi all’assistenza sanitaria nel caso in cui viva in un paese dell’UE ma sia assicurata in un altro paese. Il modello è rilasciato per persona (non per famiglia) e ha validità annuale, rinnovabile per l’intera durata dell’occupazione, viene rilasciato dall’Azienda Sanitaria di ultima residenza dopo l’acquisizione del modello A1 emesso dall’istituto previdenziale (Nota 11 luglio 2012 – A1 S1 chiarimenti).

Qui di seguito si riportano le informazioni disponibili sul sito dell’INPS relative al rilascio del Modello A1. Si segnala che, a seguito dell’entrata in vigore della Circolare INPS 23 dicembre 2022, n. 136, “La domanda di rilascio del documento portatile A1, relativo al dipendente pubblico inviato dalla Amministrazione di appartenenza in un altro Stato membro dell’Unione europea (UE), deve essere presentata dal datore di lavoro, in conformità delle disposizioni previste dall’articolo 15 del regolamento (CE) n. 987/2009, riguardanti le procedure per l’applicazione delle norme per la determinazione della legislazione applicabile contenute nel regolamento (CE) n. 883/2004”.

Portale Inps – INPS-Rilascio certificazione A1 per attività lavorative in stati UE, SEE e Svizzera

Come ottenere il Modello S1?

Il modello S1 va richiesto all’ente per l’assistenza sanitaria presso cui si è assicurati (Azienda Sanitaria) prima della partenza e va presentato presso l’ente di assistenza sanitaria del nuovo paese di residenza.

Cosa copre il Modello S1?

Quando una persona risiede in un paese diverso rispetto al paese in cui è assicurato, ha diritto a tutte le prestazioni in natura (per esempio assistenza sanitaria, cure mediche, ricovero ospedaliero) previste dalla legislazione del paese di residenza, come se essa fosse assicurata in tale paese. L’ente del paese di residenza è rimborsato dall’ente del paese in cui la persona è assicurata.

Il modello S1 dà informazioni all’ente sanitario del paese di residenza in merito all’erogazione di prestazioni in denaro per l’assistenza sanitaria di lungo periodo. Ciò potrebbe avere conseguenze sul diritto, poiché da tali prestazioni in denaro potrebbe essere detratto l’importo corrispondente al valore delle prestazioni in natura erogate nel paese di residenza o di soggiorno. Ciò al fine di evitare che il paese che rilascia il modulo (che è il paese che si fa carico di tutte le spese per l’assistenza sanitaria) paghi due volte lo stesso importo.

Modulo

Scopo

Ente emittente e uso

A1

Dichiarazione della legislazione applicabile. Serve a dimostrare che versi i contributi previdenziali in un altro paese dell’UE se, ad esempio, sei stato distaccato all’estero o se lavori contemporaneamente in diversi paesi.

Il modulo è rilasciato dall’ente previdenziale presso il quale sei iscritto nel tuo paese di origine.

Per i soli lavoratori pubblici, il modello A1 è valido per l’intera durata del distacco e non ne è richiesta la proroga

S1

Certificato attestante il diritto all’assistenza sanitaria se non vivi nel paese in cui sei assicurato. Serve ai lavoratori distaccati, ai lavoratori transfrontalieri, ai pensionati o ai dipendenti pubblici e ai loro familiari a carico.

Il modulo è rilasciato dall’ente competente per l’assicurazione sanitaria del paese di origine (azienda sanitaria di ultima residenza).

Va presentalo all’ente competente per l’assicurazione sanitaria del paese in cui si vive.

Ha validità annuale e va quindi rinnovato ogni anno.

Cosa cambia il Modello S1 in termini di copertura sanitaria in Italia?

I cittadini italiani residenti all’estero, che non siano beneficiari di una copertura assicurativa pubblica o privata per le prestazioni sanitarie sul territorio italiano, se rientrano temporaneamente in Italia hanno diritto alle sole prestazioni ospedaliere urgenti per un periodo massimo di 90 giorni nell’anno solare.

Il modello S1 è funzionale ad avere diritto all’assistenza sanitaria, ivi incluso il medico di base nel paese di destinazione, cosa tanto più utile quanto maggiori sono le occasioni in cui si prevede di averne bisogno. Il SSN italiano provvederà a rimborsare al sistema nazionale del paese di distacco per il periodo di copertura indicato nel modello S1.

Il modello S1 implica la sospensione del servizio sanitario in Italia fintanto che si è nel paese di distacco, ma resta ferma la possibilità di riagganciarsi al servizio sanitario nazionale per periodi di rientro temporaneo in Italia (ad esempio per le vacanze).

Tutti i servizi gratuiti di screening (come, ad esempio, il pap test) restano attivi anche durante il periodo di vigenza del modello S1.

Il medico di base viene sospeso?

Se il soggiorno all’estero supera i 30 giorni, la tua Azienda sanitaria provvederà a sospendere il medico di famiglia come previsto dalle norme in vigore. Al rientro in Italia, alla scadenza prevista o in anticipo rispetto alla stessa, è necessario che ti rechi presso la tua Azienda sanitaria per ripristinare il rapporto con il medico di fiducia o per effettuare una nuova scelta del medico.

E se rientro saltuariamente in Italia?

È possibile riattivare il servizio sanitario in Italia per brevi periodi durante il distacco. A tal fine, è necessario comunicare con anticipo agli uffici competenti dell’azienda sanitaria (gli stessi che sono competenti al rilascio del Modello S1) la data di inizio della sospensione e successivamente, sempre con congruo anticipo, quella di fine della sospensione. In questo periodo viene riattivato il proprio medico di base ed è possibile usufruire di tutti i servizi sanitari del SSN.

La riattivazione temporanea può essere utile non solo per i periodi di vacanza trascorsi in Italia, ma anche qualora si preferisse ricevere determinate cure specialistiche dal servizio sanitario italiano.

5. TRATTAMENTO NELL’ISTITUZIONE DI DISTACCO (FOCUS: COMMISSIONE EUROPEA)
C’e’ un supporto alla famiglia?

L’assistenza per gli END è pressoché la stessa di quella riservata ai funzionari della Commissione – soprattutto per i figli a seguito, ad esempio è possibile iscrivere i propri figli alle scuole europee. Per maggiori dettagli è possibile contattare gli uffici del personale dedicati agli END scrivendo alla casella di posta HR-END@ec.europa.eu (se il distacco è previsto in Commissione Europea): sono molto disponibili e offrono un’assistenza informativa molto completa. 

Gli END hanno diritto al congedo parentale?

Il riferimento di base è la Decisione 6866 del 12.1.2008 della CE sul distacco, art. 1 “The SNE’s employer shall also continue to be responsible for all his social rights, particularly social security and pension”.

I diritti / doveri sul congedo parentale per gli END sono stati successivamente oggetto di interpretazione da parte del Mediatore europeo con decisione del 26 gennaio 2012, che fa riferimento tra l’altro alla Direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell’ 8 marzo 2010 , che attua l’accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES.

Seguono alcuni estratti rilevanti della decisione del Mediatore europeo, che si può consultare nella sua versione integrale a questo link.

Seguono alcuni estratti rilevanti:

28. Pertanto, il Mediatore ritiene che, anche nella legislazione dell’UE applicabile agli Stati membri, compreso il paese di origine del denunciante, il congedo parentale non si configuri come un diritto assoluto, ma in quanto soggetto a determinate condizioni che consentono a entrambe le parti interessate, vale a dire il datore di lavoro e il lavoratore, di soddisfare le loro esigenze specifiche. Inoltre, le condizioni specifiche imposte dalla SRES non sono contraddittorie rispetto a quelle che la direttiva consente agli Stati membri di istituire o a quelle che accompagnano lo stesso diritto nello Statuto dei funzionari dell’Unione.

30. Per quanto riguarda la durata del congedo parentale, il Mediatore osserva che nessuna disposizione obbliga i SE a stabilire una particolare durata. Il fatto che la legislazione dello Stato membro del denunciante, o qualsiasi altra legge nazionale, preveda un periodo di congedo parentale più lungo non rende inappropriata la disposizione della SRES. Infatti, l’attività degli esperti distaccati all’interno dei SE, nonché i loro diritti e doveri quando lavorano presso gli stessi, sono disciplinati da norme comuni che sono ugualmente applicabili a tutti gli insegnanti, indipendentemente dalla loro origine. Ammettere che gli insegnanti distaccati presso i SE possano essere trattati in modo diverso da questi ultimi a seconda dei diritti e degli obblighi conferiti dalle rispettive legislazioni nazionali sarebbe molto probabilmente incompatibile con il principio della parità di trattamento. Gli esperti distaccati, indipendentemente dalla loro origine, devono essere consapevoli del fatto che il loro distacco può comportare non solo diritti e benefici aggiuntivi, ma anche obblighi supplementari o almeno alcune modifiche dei diritti di cui godono nei rispettivi Stati membri.

35. Infine, il Mediatore osserva che la proposta di modifica della SRES indica che, sebbene la Commissione non abbia previsto norme specifiche in materia di congedo parentale per gli esperti nazionali distaccati, in pratica essa consente a coloro che desiderano beneficiare di tale congedo di chiedere la sospensione del distacco. Il Mediatore si congratula con la Commissione per aver adottato tale prassi, che consente agli esperti nazionali distaccati di esercitare i loro diritti genitoriali nonostante la mancanza di disposizioni chiare al riguardo. Avendo osservato che praticamente nessuna delle istituzioni, degli uffici, degli organi e delle agenzie dell’UE che assumono esperti nazionali distaccati ha adottato norme specifiche in materia di congedo parentale, il Mediatore valuterà la possibilità di introdurre essa stessa le norme pertinenti e di incoraggiare altri a farlo. A tal fine, potrebbe avviare un’indagine di propria iniziativa per scoprire come le istituzioni, gli uffici, gli organi e le agenzie dell’UE affrontano la questione nella pratica e, infine, individuare le migliori prassi al riguardo.

Come mi regolo con le ferie?

Quando l’END inizia il distacco presso l’istituzione europea è immediatamente sottoposto alle regole che disciplinano le presenze sul luogo di lavoro proprie della istituzione di distacco. Pertanto, i diritti maturati nell’amministrazione di provenienza non vengono trasferiti. È consigliabile chiedere agli uffici competenti della propria amministrazione di provenienza il trattamento degli eventuali diritti maturati e non usufruiti prima del distacco, al fine di conoscerne il trattamento al rientro a fine distacco.

Riguardo alle ferie nelle istituzioni europee, ogni anno la Commissione pubblica un elenco dei giorni festivi riconosciuti ai funzionari e agli altri agenti dell’Unione europea a Bruxelles e a Lussemburgo per l’anno civile successivo. Il numero totale di giorni festivi è compreso tra 17 giorni (minimo) e 19 giorni (massimo). L’elenco per l’anno 2024 e’ disponibile a questo link. In questo elenco sono individuati tre giorni di “flessibilità” (flexibility days/jours flexibles), di norma il Giovedì Santo, il Venerdì Santo e/o il giorno successivo all’Ascensione,. Durante questi giorni gli uffici della Commissione restano aperti e il personale può scegliere di lavorare come se fossero normali giorni lavorativi. Se si sceglie di lavorare in quei giorni, si acquisisce la possibilità di aggiungerli al proprio monte ferie.

Come avviene la valutazione annuale della mia performance come END?

Sul sito CLENAD Italia è disponibile un modello utile come spunto per redigere la valutazione della performance individuale, redatto ispirandosi ai criteri utilizzati dalla Commissione europea per la valutazione dei propri dipendenti. Tuttavia, tali criteri non possono considerarsi esaustivi ai fini della relazione richiamata dal DPCM, in quanto l’esperienza di END deve essere valutata anche in relazione a criteri diversi dallo sviluppo delle competenze individuali, come in particolare il collegamento con l’amministrazione di provenienza richiamato dal DPCM ed il valore aggiunto per essa. Pertanto, il modello presente sul sito del Clenad non può e non deve essere considerato vincolante, ma utile fonte di ispirazione per redigere una relazione annuale, e di fine distacco, integrabile e modificabile al fine di coprire aspetti diversi che possono variare anche in relazione alle priorità di ciascuna amministrazione di provenienza al momento del distacco e/o durante il distacco nell’interlocuzione periodica con l’END, oltre che dell’esperienza effettiva dell’END.

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