Ecco la versione rivista dell’articolo, con l’aggiunta dei riferimenti normativi puntuali (legge 119/2026, d.lgs. 165/2001, DPCM 184/2014, ecc.).


Legge sul merito: cosa cambia per gli Esperti Nazionali Distaccati 

Il 30 giugno 2026 il Senato ha approvato in via definitiva il cosiddetto “ddl Merito”, poi divenuto legge 2 luglio 2026, n. 119, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 4 luglio 2026 (G.U. n. 153) ed entrata in vigore il 19 luglio 2026.

La riforma interviene su due assi principali:

  1. valutazione della performance (individuale e organizzativa);
  2. accesso e sviluppo della carriera dirigenziale nella PA.

Pur non essendo una legge sugli END, il nuovo quadro incide direttamente su chi svolge o ha svolto un distacco come Esperto Nazionale Distaccato presso le istituzioni UE, perché tocca: criteri di valutazione, valorizzazione dell’esperienza internazionale e canali di accesso alla dirigenza.


In sintesi: i pilastri della legge 119/2026

La legge 2 luglio 2026, n. 119 – “Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni” – introduce, tra l’altro:

  • Riforma del sistema di misurazione e valutazione della performance:

    • obiettivi più chiari, concreti e misurabili;
    • valutazione progressivamente aperta a più soggetti (interni ed esterni), in proporzione alla complessità dell’amministrazione.
  • Collegamento più rigoroso tra retribuzione variabile e valutazione: la parte di trattamento legata alla performance sarà “progressiva e strettamente corrispondente, in termini percentuali, alla valutazione conseguita”.
  • Contrasto all’appiattimento dei giudizi: nei singoli uffici dirigenziali generali, i punteggi più alti non potranno essere attribuiti a più del 30% del personale della stessa categoria/qualifica.
  • Nuovi percorsi di carriera “per merito” per la dirigenza:

    • per la dirigenza di seconda fascia, il 30% dei posti sarà accessibile tramite una selezione riservata a chi ha maturato almeno 5 anni nell’area funzionari o 2 anni nelle elevate qualificazioni;
    • si affiancano al canale corso-concorso SNA (50%) e ai concorsi interni (20%).
  • Commissioni indipendenti per le selezioni, con membri estratti a sorte e un albo di esperti di valutazione presso il Dipartimento della funzione pubblica.

L’obiettivo dichiarato è superare una logica “adempitiva” e costruire amministrazioni “orientate ai risultati”, che riconoscano il merito e offrano reali opportunità di crescita.


Il quadro normativo degli END: dove si colloca la legge sul merito

Gli END sono dipendenti di pubbliche amministrazioni italiane distaccati temporaneamente presso istituzioni, organi e agenzie dell’UE (Commissione, Parlamento, Consiglio, agenzie, ecc.). La disciplina nazionale di riferimento si basa su:

  • d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Testo unico sul pubblico impiego), in particolare:

    • art. 32: previsione del distacco di personale delle pubbliche amministrazioni presso le istituzioni dell’Unione europea e le organizzazioni internazionali, con mantenimento del rapporto di lavoro con l’amministrazione di provenienza.
  • DPCM 30 ottobre 2014, n. 184 – “Regolamento di attuazione relativo ai distacchi di personale della pubblica amministrazione presso l’Unione europea, le organizzazioni internazionali e gli Stati esteri”:

    • definisce modalità, durata, trattamento economico e normativo dei distacchi, inclusi gli END;
    • stabilisce che l’esperienza maturata all’estero costituisce titolo preferenziale per avanzamenti di carriera, a parità di altre condizioni;
    • impone di tenere in considerazione tale esperienza per la ricollocazione al rientro.

A livello europeo, il regime degli END è disciplinato, per le principali istituzioni, da:

  • Decisione 2007/829/CE del Consiglio – “Regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso il Segretariato generale del Consiglio”;
  • Decisioni analoghe per altre istituzioni e agenzie (es. Decisione (UE) 2016/1352 per l’Agenzia europea per la difesa).

La legge 119/2026 si inserisce in questo quadro, rafforzando e rendendo più operativa la logica di valorizzazione del merito e dell’esperienza già presente nell’art. 32 d.lgs. 165/2001 e nel DPCM 184/2014.


Perché la legge sul merito interessa gli END

1) Valutazione della performance durante e dopo il distacco

Con il nuovo sistema introdotto dalla legge 119/2026:

  • gli obiettivi (anche quelli legati al distacco) dovranno essere più chiari e misurabili;
  • la valutazione potrà coinvolgere più soggetti, il che apre la possibilità di considerare in modo più strutturato anche il giudizio dell’istituzione UE ospitante (ove previsto dalle prassi interne);
  • la retribuzione variabile sarà più strettamente agganciata al risultato: un END che ha contribuito a progetti ad alto impatto, con valutazioni eccellenti, potrà vederlo riflesso in modo più trasparente nella propria performance individuale.

In termini normativi, ciò si collega a:

  • art. 32 d.lgs. 165/2001, che prevede il mantenimento del rapporto di lavoro con l’amministrazione di provenienza e, quindi, l’applicazione del sistema di valutazione interno;
  • art. 9 DPCM 184/2014, che già stabilisce che l’esperienza maturata con il distacco all’estero è titolo preferenziale valutabile, a parità di altre condizioni, per l’accesso a progressioni di carriera.

Per gli END, sarà cruciale che le amministrazioni di provenienza:

  • definiscano, in sede di autorizzazione al distacco, obiettivi specifici e misurabili legati al ruolo END;
  • prevedano modalità concrete per raccogliere, al rientro, elementi utili alla valutazione (report, lettere di valutazione, indicatori di risultato).

2) Valorizzazione dell’esperienza END nei percorsi di carriera

La legge 119/2026 crea canali di accesso alla dirigenza basati sul merito e sull’esperienza, non solo sui concorsi tradizionali. In particolare:

  • il nuovo canale riservato per la dirigenza di seconda fascia premia chi ha maturato anni di servizio in aree funzionali/elevate qualificazioni: un profilo tipico di molti END, che spesso provengono da posizioni di funzionario/esperto senior.
  • l’esperienza END, già “titolo preferenziale” per legge (art. 9 DPCM 184/2014), può diventare un elemento distintivo nelle selezioni interne, se adeguatamente documentata e collegata a risultati concreti (progetti UE, regolamenti, linee guida, sistemi di reporting, ecc.).

Per i candidati END, questo significa:

  • curare fin da ora la documentazione dell’attività svolta (progetti, responsabilità, risultati, competenze acquisite);
  • chiedere all’amministrazione di provenienza di esplicitare nei bandi interni come l’esperienza END viene valutata nei percorsi di carriera e nelle selezioni riservate di cui alla legge 119/2026.

3) Coerenza tra mobilità internazionale e politiche di merito

La legge spinge verso una PA più “attrattiva” e dinamica, che valorizza chi ha dimostrato capacità, leadership e risultati.

Il distacco END è per definizione un’esperienza di alta specializzazione in contesto multilaterale: competenze normative UE, gestione di dossier complessi, lavoro in team internazionali, conoscenza dei processi decisionali.

La riforma offre l’opportunità di:

  • allineare meglio le politiche di mobilità internazionale (END, esperti in organizzazioni internazionali, ecc.) con i percorsi di sviluppo della carriera;
  • evitare che l’esperienza END resti un “plus” solo formale, trasformandola in un vero asset di carriera riconosciuto e premiato.

Anche qui, il riferimento di base resta l’art. 32 d.lgs. 165/2001, che consente il distacco presso le istituzioni UE, e il DPCM 184/2014, che ne disciplina l’attuazione e impone di valorizzare l’esperienza maturata.


Spunti di interesse pratici per gli END

Per chi è già END o sta valutando di candidarsi, la legge 119/2026 suggerisce alcuni spunti concreti:

  1. Negozia obiettivi chiari prima del distacco

    • Definisci con la tua amministrazione di provenienza obiettivi specifici, misurabili e collegati al ruolo END (es.: coordinamento di un gruppo di lavoro, contributo a un atto normativo, implementazione di un sistema di reporting).
    • Chiedi che tali obiettivi siano richiamati nel provvedimento di autorizzazione al distacco (ex art. 32 d.lgs. 165/2001) e nei documenti di valutazione.
  2. Documenta risultati e competenze acquisite

    • Tieni traccia di: dossier seguiti, atti normativi o documenti strategici a cui hai contribuito, responsabilità di coordinamento, formazione specifica, lingue utilizzate, network istituzionale.
    • Raccogli, ove possibile, lettere di apprezzamento o valutazioni informali dall’unità ospitante.
  3. Collega l’esperienza END ai nuovi percorsi di carriera

    • Quando la tua amministrazione attuerà la legge 119/2026, verifica come l’esperienza END sarà considerata:

      • nei percorsi riservati per la dirigenza di seconda fascia;
      • nelle selezioni interne e nelle progressioni orizzontali/verticali.
    • Proponi, se necessario, linee guida interne per valorizzare il distacco END come esperienza di leadership e gestione di progetti complessi.
  4. Usa il ritorno dal distacco come leva di ricollocazione

    • La normativa vigente già impone di tenere in considerazione l’esperienza all’estero per la ricollocazione (art. 9 DPCM 184/2014).
    • Con la nuova enfasi sul merito, puoi chiedere di essere inserito in posizioni che sfruttino le competenze UE acquisite (uffici europei, coordinamento PNRR, affari internazionali, regolamentazione settoriale, ecc.).

Un’occasione per il Cland Italia e per la comunità END

La legge 119/2026 rappresenta un’opportunità per:

  • rafforzare il ruolo degli END come ponte tra amministrazioni italiane e istituzioni UE;
  • promuovere, a livello di singole amministrazioni, linee guida interne su come valutare e valorizzare l’esperienza END, in coerenza con:

    • art. 32 d.lgs. 165/2001;
    • DPCM 184/2014;
    • nuovi criteri di valutazione e carriera introdotti dalla legge 119/2026.
    • stimolare un dialogo con il Dipartimento della funzione pubblica e con i responsabili della valutazione della performance, affinché i distacchi END siano esplicitamente considerati nei nuovi sistemi di misurazione e nei percorsi di carriera.

Il Cland Italia può svolgere un ruolo chiave nel:

  • raccogliere e condividere buone pratiche di amministrazioni che già valorizzano l’esperienza END;
  • elaborare proposte di indicatori di merito specifici per gli END (tipologia di dossier, livello di responsabilità, impatto normativo/operativo);
  • organizzare momenti di confronto con i responsabili HR e valutazione della performance delle principali amministrazioni coinvolte (Ministeri, autorità indipendenti, agenzie, enti di ricerca).

Riferimenti normativi

Per completezza, i principali riferimenti normativi citati:

  • Legge 2 luglio 2026, n. 119 – “Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni” (G.U. n. 153 del 4 luglio 2026).
  • d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – Testo unico sul pubblico impiego, in particolare art. 32 (distacco presso istituzioni UE e organizzazioni internazionali).
  • DPCM 30 ottobre 2014, n. 184 – Regolamento di attuazione relativo ai distacchi di personale della pubblica amministrazione presso l’Unione europea, le organizzazioni internazionali e gli Stati esteri, in particolare art. 9 (valorizzazione dell’esperienza all’estero come titolo preferenziale e per la ricollocazione).
  • Decisione 2007/829/CE del Consiglio – Regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso il Segretariato generale del Consiglio.
  • Decisione (UE) 2016/1352 del Consiglio – Regime applicabile agli END presso l’Agenzia europea per la difesa.

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