In questa pagina forniamo informazioni su:
- Relazione di fine mandato, predisposta dall’END e dalla figura gerarchica dove l’END ha svolto l’attivita’;
- Relazione annuale, predisposta dall’END e destinata alle amministrazioni pertinenti.
- DataBase END.
1) Relazione di fine mandato
La Commissione Europea raccomanda che sia l’END che il responsabile dell’Unita’ dove l’END ha svolto il periodo di distacco, predispongano una relazione da completare almeno un mese prima del termine del mandato.
- La relazione dell’END indica le attivita’ svolte durante il mandato ed contiene un giudizio sull’esperienza vissuta, se le aspettative dell’END si siano realizzate e se l’END si ritenga soddisfatto;
- La relazione a cura del responsabile dell’Unita’, contiene un giudizio sull’attivita’ svolta dall’END.
2) Relazione annuale
Il decreto istitutivo della figura degli END prevede la redazione di una relazione annuale sull’attivita’ svolta dall’END.
In particolare, l’articolo 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2014, n. 184, prevede che con periodicita’ almeno annuale, gli END trasmettano all’amministrazione di appartenenza una relazione sul servizio prestato.
A chi vanno inviate le relazioni?
Per gli END distaccati presso l’Unione europea, la relazione va inoltrata a:
- Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, utilizzando questa mail: rpue.pers.ue_end@esteri.it
- Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, utilizzando questa mail: end.politicheeuropee@governo.it
Per gli END in distacco presso Stati membri dell’Unione europea e altri Stati , nonche’ presso le organizzazioni e gli enti internazionali, la relazione va inoltrata a:
- Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Infine, ai fini della valutazione della performance individuale, le amministrazioni di appartenenza tengono conto delle relazioni annuali degli interessati e di altri elementi di giudizio comunque disponibili, anche acquisiti presso l’Unione europea.
Lo stesso decreto prevede che le amministrazioni concordano con i competenti uffici dell’Unione europea le modalita’ di acquisizione, su base almeno annuale, dei predetti elementi di giudizio.
3) Banca dati END
La banca dati degli esperti nazionali distaccati è stata creata nel 2014 con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM 30 ottobre 2014 n.184) ed è gestita dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI).
La banca dati raccoglie i profili di dipendenti pubblici che appartengono a diverse categorie:
- Esperti Nazionali Distaccati presso l’Unione Europea:
- Dipendenti che attualmente lavorano come Esperti Nazionali Distaccati (END) presso l’Unione Europea
- Dipendenti che hanno lavorato in passato in questa posizione
- Dipendenti le cui candidature per posizioni END sono state inviate all’Unione Europea
- Altri candidati e distaccati:
- Potenziali candidati per posizioni END presso l’UE che sono stati segnalati dalle loro amministrazioni di appartenenza, insieme ai settori in cui sono interessati a lavorare
- Dipendenti che lavorano o hanno lavorato come distaccati presso organizzazioni internazionali, enti internazionali e altre amministrazioni pubbliche (come stabilito dall’articolo 32, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165).
La banca dati e’ accessibile attraverso un portale, gestito dal MAECI, al quale hanno accesso esclusivamente le amministrazioni, tramite credenziali fornite dal MAECI. Accedendo al portale, e’ possibile visualizzare, inserire e modificare i profili dei potenziali candidati per posizioni di distacco, seguendo le regole stabilite dal decreto del 2014. Spetta alle varie amministrazioni trasmette i curriculum vitae dei candidati, che, prima della loro pubblicazione, sono controllati e approvati dall’ufficio competente del MAECI.
A cosa serve la banca dati degli END
La banca dati degli END nasce per dare attuazione concreta alle disposizioni dell’articolo 32 del decreto legislativo 165 del 2001, che disciplina lo scambio di funzionari e il servizio temporaneo all’estero dei dipendenti pubblici italiani.
L’articolo 32 stabilisce che i dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso diverse tipologie di organismi internazionali. In particolare, la norma prevede la possibilità di distacco presso le amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell’Unione Europea, degli Stati candidati all’adesione e di altri Paesi con cui l’Italia mantiene rapporti di collaborazione. Inoltre, i dipendenti possono essere inviati presso gli organismi dell’Unione Europea stessa e presso le organizzazioni ed enti internazionali di cui l’Italia fa parte.
La banca dati serve quindi come strumento operativo per identificare e gestire i dipendenti pubblici che possono beneficiare di queste opportunità di scambio internazionale. Il suo scopo principale è favorire lo scambio internazionale di esperienze amministrative, come esplicitamente previsto dalla legge, permettendo alle amministrazioni italiane di individuare rapidamente i profili più adatti per ogni specifica opportunità di distacco.
Il sistema garantisce che questi scambi avvengano attraverso appositi accordi di reciprocità stipulati tra le amministrazioni interessate, sempre d’intesa con il Ministero degli Affari Esteri e il Dipartimento della Funzione Pubblica. La banca dati facilita questo processo di coordinamento istituzionale, assicurando che le candidature siano gestite in modo sistematico e trasparente.
Un aspetto fondamentale che la banca dati deve tenere presente è che, come stabilito dall’articolo 32, il personale che presta servizio temporaneo all’estero mantiene sempre il rapporto di lavoro con l’amministrazione italiana di appartenenza. Non si tratta quindi di trasferimenti definitivi, ma di esperienze temporanee che arricchiscono professionalmente i dipendenti pubblici.
La normativa riconosce esplicitamente il valore formativo di queste esperienze, stabilendo che l’esperienza maturata all’estero deve essere valutata ai fini dello sviluppo professionale degli interessati. La banca dati serve quindi anche a tracciare e valorizzare queste competenze internazionali acquisite, creando un patrimonio di conoscenze che può essere utilizzato per future opportunità di collaborazione internazionale.
Ricordiamo infine che il CLENAD Italia ha lavorato intensamente con le Istituzioni, al fine di integrare il testo del DL 30 marzo 2001, n. 165, al fine di permettere la valorizzazione degli END al rientro nelle amministrazioni di provenienza. Ad esito di tale attivita’, il comma 4 dell’articolo 32 e’ stato integrato come segue (in grassetto):
4. Il personale che presta servizio temporaneo all’estero resta a tutti gli effetti dipendente dell’amministrazione di appartenenza.
L’esperienza maturata all’estero costituisce titolo preferenziale per l’accesso a posizioni economiche superiori o a progressioni orizzontali e verticali di carriera all’interno dell’amministrazione pubblica [ed è adeguatamente valorizzata, se di durata almeno biennale, nei bandi di concorso per l’accesso alla dirigenza, nonché nelle procedure di conferimento di incarichi dirigenziali qualora attinenti all’esperienza stessa]
.